31 Gennaio 2008

Diritto d’autore e Internet

Scritto da: Aleks. Archiviato in Cultura, Informatica, Musica, Politica, Tecnologia, blog

internet-italiani-non-usano.jpg Alla fine del 2007 è stata modificata la legge sul diritto d’autore in Italia.
La modifica è limitata all’aggiunta di un comma all’art.70 della legge in vigore (633/41), un comma (1-bis) tuttavia molto importante che riguarda la pubblicazione di opere su internet.

L’articolo 70, comma 1, consente di citare solo parti di un’opera a scopo di commento, e si adatta alle opere pubblicate su carta. La Commissione Cultura della Camera, presieduta dall’Onorevole Pietro Folena, ha elaborato la modifica allo scopo di aggiornare tali limitazioni divenute obsolete con lo sviluppo delle tecnologie informative connesse all’uso di internet. Con l’obbiettivo più volte espresso di favorire la divulgazione della cultura per mezzo dei nuovi strumenti liberi (enciclopedie online e blog), la nuova legge consente di pubblicare l’intera opera a patto che si tratti di musica o immagini “a bassa risoluzione o degradate” e solo a scopo didattico o scientifico. Ovviamente senza fine di lucro.

Questo il testo (art.70, legge 22 aprile 1941, n. 633):
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma

d29600.jpgNei giorni immediatamente successivi al 21 dicembre (giorno dell’approvazione definitiva), la misura adottata ha suscitato numerose reazioni critiche, compresa quella del solito Beppe Grillo, che non ha perso occasione di parlare a sproposito anche in questo caso. Persino alcuni esperti di internet e diritto hanno frainteso la portata della modifica. Erroneamente si era intesa l’espressione “qualità degradata” come una limitazione della possibilità di pubblicazione.

L’equivoco è stato chiarito tempestivamente dallo stesso Pietro Folena: lo scopo del nuovo comma è “creare un primo spazio libero online dalle pastoie del vecchio diritto d’autore […] tenendo conto delle migliaia di professori che hanno ricevuto multe e ingiunzioni dalla Siae, per avere pubblicato opere a scopo didattico sui propri siti. Grazie a questo nuovo comma, potranno farlo senza rischiare più niente”.

Per qualità “degradata”, precisa Folena, deve intendersi “una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un’immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa”. Il chiarimento ha spento di fatto le polemiche.

C’è però un aspetto che non è stato subito notato, ovvero le implicazioni del comma 1-bis che vanno probabilmente molto al di là delle intenzioni del legislatore. Essere autorizzati alla pubblicazione di musica “degradata” in pratica permette di pubblicare musica coperta da copyright in formato mp3, una versione degradata (perché compressa) della musica originale, senza autorizzazione dei detentori.

E’ l’opinione di Andrea Monti, avvocato esperto in materia di diritto d’autore e internet che ha partecipato in prima persona allo studio della nuova legge: “Chi l’ha scritto [il comma 1-bis] non si è reso conto che il termine “degradate” è tecnico, ha un significato ben preciso, che comprende anche gli mp3, a pieno titolo”.
A patto di poter dimostrare lo scopo didattico o scientifico, la pubblicazione sarebbe permessa su siti web o anche tramite peer to peer: la legge cita soltanto la generica “pubblicazione su internet”.

La legge non è ancora in vigore, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successivamente il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che fissi i criteri che stabiliscano quali siano gli usi didattici e scientifici.

Allo stato attuale “sarà difficile per un magistrato dare seguito a una denuncia penale o a un sequestro contro chi è accusato di violare il diritto d’autore su internet, visto che il comma autorizza molti scenari”, è il parere dell’avvocato Monti. Non è escluso che l’iter del decreto venga rallentato e si provveda ad una ulteriore modifica, anche se, a crisi di Governo in corso, nulla si può prevedere.

logo.gif E gli editori?
Secondo Enzo Mazza, famigerato presidente della FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana) “La legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti, e per uso didattico si intenderanno solo i siti che si occupano ufficialmente di didattica, quindi istituzioni accademiche. Nemmeno i siti personali di professori”.
Opinione senza fondamento che sottolinea ancora una volta la profonda (voluta?) ignoranza legale del personaggio. Tale limitazione non sarebbe infatti possibile, contrastando con i principi della Costituzione italiana, che consente a tutti i cittadini di fare divulgazione didattica e scientifica.

Restano le polemiche sul discutibile decreto Urbani, voluto dal precedente Governo ed ancora in vigore, che, tra le altre cose, ha costretto Wikipedia a rimuovere tutte le immagini di opere presenti nei musei italiani. Folena ha annunciato negli ultimi giorni del Governo Prodi che stava per essere avviato l’iter per modificare “anche questa stortura”.
Ma sappiamo cosa è successo dopo.

Fonte: Repubblica (1 e 2)


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Articolo pubblicato Giovedì, 31 Gennaio 2008 alle ore 20:09, 6 mesi, 3 settimane fa.
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  1. 1 Il Gennaio 31 2008, Blog Miss Net » Diritto d’autore e Internet ha vergato queste parole:

    […] A.Santangelo: […]

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